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Relazione e Testo PDL Doggy Bag

RELAZIONE

 

PROPOSTA DI LEGGE

P E R

L’INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DOGGY BAG IN ITALIA

 

Introduzione

 Nel nostro Paese, fulcro della dieta mediterranea, la cultura del cibo e della ristorazione è molto importante, tanto da veder riconosciuto il primato in tutto il Mondo.

Il consumo di cibo fuori casa sta aumentando sempre di più e, di conseguenza, anche gli sprechi alimentari.

La lotta contro lo spreco alimentare è nell’Agenda ONU 2030 (12^ obiettivo). Nell’European Green Deal troviamo il Farm to Fork, strategia decennale che punta alla trasformazione del sistema alimentare rendendolo più sostenibile.

Secondo alcuni studi ogni Italiano spreca 65 kg di cibo pro-capite l’anno, principalmente per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante. Gli stili di vita ci portano a consumare sempre più pasti fuori casa (sono ben 13 milioni gli Italiani che consumano dai quattro ai cinque pasti a settimana al bar o al ristorante), e gli “sprechi alimentari” (intesi, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, come “l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare, che per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al consumo umano, sono destinati ad essere eliminati o smaltiti”) fuori casa rappresentano il 21% del totale. La maggior parte degli “sprechi alimentari” nella ristorazione avviene durante la fase di preparazione degli alimenti (45% del totale), o nei piatti dei clienti (34%), o per deterioramento dei cibi (21%).

Questo spreco non solo rappresenta una perdita economica, ma anche un impatto ambientale significativo.

La cultura dell'uso della cd. “doggy bag”, ovvero i contenitori per portare a casa il cibo non consumato nei ristoranti, è molto diffusa in molti Paesi del mondo, soprattutto in Nord America e in alcuni Paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Germania, in cui vige l’obbligo. Tuttavia, in Italia questo utilizzo è ancora molto limitato, nonostante il crescente interesse per la sostenibilità ambientale e la lotta allo spreco alimentare.

 

Obiettivi della proposta di legge

 Questa proposta di legge ha come obiettivo principale l'introduzione dell'obbligo della doggy bag in Italia, con l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti e di promuovere la sostenibilità ambientale.

La proposta di legge prevede l'obbligo per i ristoratori di fornire ai clienti che lo richiedono un contenitore per portare via il cibo non consumato. Inoltre, verrà promossa la sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della riduzione degli sprechi alimentari.

 

 Motivazioni della proposta di legge

 L'introduzione dell'obbligo della doggy bag può essere vista come una risposta al crescente problema dello spreco alimentare in Italia. Può portare a diversi vantaggi. Innanzitutto, ridurrà gli sprechi alimentari, salvando quantità significative di cibo e risorse naturali. Inoltre, promuoverà una cultura di consumo responsabile e sostenibile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Infine, avrà un impatto positivo sulla reputazione dei ristoranti, dimostrando la loro attenzione all'ambiente e alla sostenibilità.

 

 Modalità di attuazione

 L’impianto normativo di cui alla proposta prevede l’introduzione dell’obbligo, per gli esercizi di ristorazione e più in generale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di mettere a disposizione dei propri clienti contenitori riutilizzabili o riciclabili che consentano di portare via cibi o bevande non consumati in loco. Introduce, inoltre, l’obbligo di adeguata comunicazione della disponibilità del contenitore, così da indurre il cliente ad utilizzarlo. Viene incentivato, attraverso la previsione della possibilità di imporre una cauzione o di utilizzare altri metodi (si pensi al PAS – Packaging as a service), il contenitore riutilizzabile. Sono previste sanzioni minime con scopo educativo, non vessatorio.

 

 

 Testo della Proposta della Legge

Disposizioni concernenti la riduzione di rifiuti da cibi e bevande
non consumati in loco presso attività di somministrazione al pubblico.

Art. 1. – Obblighi delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli esercizi di ristorazione commerciale e gli esercizi di ristorazione con consumazione in loco sono obbligati a mettere a disposizione dei propri clienti contenitori riutilizzabili o riciclabili che, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentano di portare via cibi o bevande non consumati in loco.

Possono subordinare la consegna dei contenitori riutilizzabili al versamento di una cauzione proporzionata al valore economico degli stessi od all’utilizzo di diversi appositi strumenti, anche tecnologici, idonei ad incentivare la successiva restituzione ed a penalizzare la mancata restituzione entro un termine stabilito.

Informano adeguatamente i consumatori attraverso appositi cartelli informativi collocati nei locali e ben visibili.

Art. 2. – Sanzioni.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 si applica nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 125.

Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3. – Facoltà del consumatore di fornire direttamente il contenitore.

Il contenitore riutilizzabile o riciclabile può essere fornito direttamente dal consumatore, purché esso rispetti le norme igienico-sanitarie.

Un apposito cartello informativo collocato all'interno dei locali informa il consumatore finale sulle regole per la pulizia e l'idoneità dei contenitori riutilizzabili o riciclabili.

In tale caso, il consumatore è esclusivo responsabile dell'igiene e dell'idoneità del contenitore.

Lo stabilimento può rifiutarsi di servire il consumatore se il contenitore portato da quest'ultimo è palesemente sporco o non idoneo. In tal caso, deve fornire un contenitore riciclabile o riutilizzabile adeguato.

Art. 4. – Rifiuto del consumatore.

Il consumatore può rifiutare di portare via cibi e bevande non consumati in loco.

In tal caso, viene meno l’obbligo previsto dall’art. 1 e la relativa sanzione.

Art. 5. – Norma transitoria.

Al fine di consentire alle attività coinvolte di adeguarsi alle presenti disposizioni, esse entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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